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Il rumore rappresenta in materia di immissioni il motivo più frequente di controversie tra vicini, anche e soprattutto in ambito condominiale. L’articolo 844 del Codice civile stabilisce che i rumori, le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, gli scuotimenti e simili propagazioni sono illecite se superano la «normale tollerabilità». 

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Scheda Tecnica

Manuale d'uso

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scheda tecnica ah400

I limiti massimi ammissibili di rumori provenienti da sorgenti interne all'edificio sede del luogo disturbato 

   Art. 6.

Criteri di accettabilità relativi all'inquinamento acustico esterno

 

   1.  Il livello sonoro di valutazione relativo all'insieme di tutte le sorgenti rumorose esterne al luogo disturbato, con l’esclusione del rumore prodotto dal traffico, non deve superare i limiti riportati nella seguente tabella:

 

_____________________________________________________________________

                           Limite massimo ammissibile

     Zona                 -----------------------------

                           ore diurne    ore notturne

_____________________________________________________________________

zone industriali            70 dB(A)       70 dB(A)

_____________________________________________________________________

zone artigianali            65 dB(A)       55 dB(A)

_____________________________________________________________________

zone residenziali urbane

caratterizzate da una

consistente presenza

di negozi, uffici ed

aziende commerciali         60 dB(A)       45 dB(A)

_____________________________________________________________________

altre zone residenziali

urbane ed agricole          55 dB(A)       45 dB(A)

_____________________________________________________________________

zone caratterizzate dalla

presenza di ospedali,

cliniche, case di cura e

riposo, scuole e simili     45 dB(A)       35 dB(A)

_____________________________________________________________________

 

   2.  Nel   calcolo dei livelli sonori di valutazione Lv, da confrontare con i limiti di cui al comma 1, si deve tener conto dei seguenti tempi di riferimento:

     a) quattro ore consecutive diurne piu' disturbate;

     b) mezz'ora consecutiva notturna piu' disturbata.

   3.  Nel caso in cui la sorgente sonora venga a trovarsi nello stesso edificio sede del locale disturbato, si  applicano   le disposizioni di cui al comma 4.

   4.  I limiti massimi ammissibili di rumori provenienti da sorgenti interne all'edificio sede del luogo disturbato sono i seguenti:

     a) ore diurne:

     1)  il livello sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente alle due ore consecutive piu' disturbate, non deve superare di oltre 3 dB(A) il livello sonoro

rilevato nel locale in assenza del disturbo;

     2)  il livello sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al

tempo di riferimento corrispondente ai tre minuti consecutivi piu'

disturbati, non deve superare di  oltre 5 dB(A) il livello sonoro

rilevato nel locale in assenza del disturbo;

     b) ore notturne:

     1) per  rumori  variabili il livello sonoro di valutazione Lv, calcolato rispetto al tempo di riferimento corrispondente ai trenta minuti  consecutivi piu'  disturbati, non deve essere superiore, con una tolleranza di 1 dB(A), al livello sonoro rilevato nel locale  in assenza del disturbo;

2)  per  rumori  costanti il  livello  sonoro della sorgente di disturbo, misurata fonometricamente con costante di  tempo  "lenta", non  deve essere superiore, con una tolleranza di 1 dB(A), al livello sonoro che si riscontra fonometricamente nel locale in  assenza  del disturbo ed in assenza di traffico.

   5. Nel  calcolo dei livelli sonori dei rumori, di cui al comma 4, non deve essere tenuto conto della eventuale presenza di toni puri.

   6.  I limiti previsti dal comma 4 non si applicano nel caso di disturbo originato da strumenti musicali ed a locali di abitazione siti in edifici nei quali si svolgono attività lavorative e che si

trovano in zone industriali o artigianali.

   7.  Quanto disposto al comma 4, non trova applicazione per la rumorosità provocata da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti   a uso so   comune, quali   impianti  di   riscaldamento, condizionamento, scarichi idraulici, bagni, ecc. La rumorosità dei suddetti servizi, determinata dal massimo livello misurato, secondo

la curva di ponderazione A e la costante di tempo "lenta”, non deve

superare i seguenti limiti:

     a) 40 dB(A) per servizi a funzionamento discontinuo;

     b) 30 dB(A) per servizi a funzionamento continuo.

   8.   Per edifici esistenti, in casi eccezionali in cui gli interventi necessari per l’osservanza dei limiti  sopraindicati risultino essere di obiettiva e grave difficoltà di attuazione sia sotto l'aspetto tecnico che finanziario, puo' essere disposta deroga dall’assessore provinciale competente, su parere conforme espresso dalla 1a sezione per l'igiene ambientale di cui all’art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

   9.  Le misure di livello sonoro degli impianti centralizzati di riscaldamento, aerazione, condizionamento e degli ascensori vengono eseguite nell’ambiente piu’ disturbato e che comunque necessiti di

maggiore quiete.

   10.  Le misure del livello sonoro di scarichi idraulici, bagni, servizi igienici e rubinetterie vengono eseguite in un appartamento diverso da quello nel quale viene utilizzato il servizio.

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GreenBiz con Marco Columbro

andato in onda su SKY

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